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D.P.C.M. 20/12/2001

17. Le esigenze formative e la relativa programmazione. Il piano prevede la realizzazione da parte delle regioni, anche in forma associata, delle attività formative e addestrative destinate a tutti i soggetti utilizzabili per l'attuazione delle attività di previsione e prevenzione (compreso l'utilizzo di software e di strumenti informatici quali l'EUDIC e il SIM o qualsivoglia supporto GIS). Il personale da impegnare nelle attività di spegnimento sarà sottoposto all'accertamento dell'idoneità fisica e a uno specifico addestramento nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Per l'addestramento le regioni potranno avvalersi della facoltà di cui all'art. 5, comma 3, della Legge n. 353/2000.

18. Le attività informative. Le regioni dovranno descrivere le modalità con le quali intendono divulgare le notizie relative alla propria organizzazione e attività AIB. I soggetti competenti in materia di incendi boschivi, ognuno al proprio livello, utilizzano tutti i mezzi di comunicazione disponibili per effettuare campagne di sensibilizzazione e di educazione sul problema degli incendi boschivi e della salvaguardia dei boschi nonchè per portare a conoscenza dei cittadini i divieti, le limitazioni da osservare, le norme comportamentali da tenere nei boschi e le misure di autoprotezione da assumere in caso di incendio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla informazione nelle scuole di ogni ordine e grado, organizzando, di concerto con le autorità competenti, incontri tra studenti e operatori del settore. Il messaggio informativo, opportunamente veicolato dai media, risulta indispensabile per divulgare le notizie riguardo a: i periodi di massima pericolosità e le prescrizioni previste per la limitazione delle cause d'innesco d'incendio; i vincoli e i divieti (con le relative sanzioni); i danni e le conseguenze diretti ed indiretti causati dal fenomeno degli incendi boschivi; la conoscenza di norme comportamentali e di autoprotezione da tenersi in caso di incendio boschivo; i numeri telefonici ai quali i cittadini possono comunicare situazioni a rischio o incendi avvistati. Detto messaggio, in particolare, è rivolto agli operatori delle attività silvopastorali e turistiche, alle associazioni di categoria, ai proprietari dei terreni, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e alle organizzazioni di volontariato. IV. Lotta attiva.

19. La consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonchè le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il piano contiene la descrizione della struttura operativa AIB e le procedure per la lotta attiva, con particolare riferimento all'organizzazione e alla localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane per lo svolgimento delle attività di lotta attiva, appartenenti e attivate dalla regione e dagli enti locali. Al fine di un migliore coordinamento degli interventi, le regioni promuovono intese tra i corpi operativi nazionali e la propria organizzazione, considerando anche la possibilità che a tali strutture possa essere assegnata un'area di azione sulla quale sono chiamate prioritariamente a intervenire.

20. Ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento. Dall'efficienza con la quale è gestita la rete di ricognizione-sorveglianzaavvistamento- allarme, fissa e mobile, terrestre ed aerea, dipende la rapidità e l'efficacia dell'intervento di spegnimento. Ricognizione. Sarà effettuata con particolare riferimento agli obiettivi prioritari da difendere nei periodi di maggior pericolo, con mezzi aerei Leggeri e/o tramite squadre a terra adeguatamente attrezzate. Sorveglianza. Nelle aree di particolare pregio o a rischio particolarmente elevato, sarà predisposta attività di sorveglianza in modo intensivo e continuativo, con l'utilizzo di squadre addette al controllo del territorio e/o con sistemi fissi di monitoraggio e/o con una rete di osservazione da vedetta uniformemente distribuita sul territorio in questione. Avvistamento. Sarà effettuato da terra (a mezzo di squadre mobili sul territorio e/o di vedette fisse), da mezzo aereo, anche con sistemi di avvistamento automatici fissi (sensori all'infrarosso, telecamere, ecc.). Allarme. La segnalazione dell'allarme perviene ai centri di ascolto dedicati sia dagli addetti ai servizi di ricognizione-sorveglianza-avvistamento e sia da altri soggetti pubblici e privati tramite l'utilizzo di reti di telecomunicazione (riservate per gli operatori) o a mezzo di linee telefoniche i cui riferimenti dovranno essere opportunamente pubblicizzati. Spegnimento. Il piano prevede la dislocazione sul territorio di squadre di intervento per lo spegnimento a terra formate da un numero congruo di addetti specializzati. Sono individuati su apposita mappa (preferibilmente su supporto GIS) gli obiettivi prioritari da difendere e l'ambito territoriale di pertinenza di ciascuna squadra includendo anche, previa specifica intesa, le strutture operative dei CNVVF e CFS. Per ogni ambito territoriale viene altresì individuata la figura del coordinatore delle operazioni. Di norma le squadre operano nell'ambito del territorio di competenza, ma è possibile anche l'impiego in altra zona del territorio regionale qualora particolari emergenze lo esigano, ferma restando l'attribuzione del coordinamento delle operazioni. Le squadre sono impiegate con modalità di piena disponibilità nei periodi di massima pericolosità; con il criterio della reperibilità, nei periodi di allertamento e nelle ore fuori servizio. Ogni squadra sarà di norma dotata di: mezzo fuoristrada per attività di sorveglianza e di primo intervento; apparecchi radio fissi, veicolari e portatili per la connessione via etere, su frequenze prestabilite riportate all'interno del piano, compresi apparati per il collegamento radio TBT per guidare gli interventi aerei; GPS; attrezzature per l'avvistamento; accorgimenti per il riconoscimento delle squadre; attrezzature di autoprotezione previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro. Le indicazioni relative alla localizzazione di detti mezzi e attrezzature vanno riportate sullo stesso tematismo che individua le aree e la localizzazione delle squadre d'intervento. Le squadre a terra, sempre in diretto contatto radio o telefonico con le centrali operative, possono essere impiegate anche, ovviamente, nelle fasi di ricognizione-avvistamento-sorveglianza, in modo da ridurre il più possibile i tempi di intervento sul fuoco. Al di fuori dei periodi a rischio, il personale delle squadre può essere impiegato in attività di prevenzione del rischio incendi boschivi.

21. Sale operative unificate permanenti (SOUP). La Sala operativa unificata permanente (SOUP) dovrà assicurare il collegamento e il coordinamento fra il livello regionale e quello locale; dovrà gestire l'intervento dei mezzi aerei regionali, ove esistenti nonchè le fasi relative alla richiesta di concorso aereo dei mezzi aerei dello Stato per lo spegnimento degli incendi boschivi. Detta richiesta, opportunamente motivata, deve essere inoltrata secondo le procedure stabilite dal Dipartimento. La SOUP, nei periodi a maggior rischio di incendio boschivo, dovrà assicurare un funzionamento di tipo continuativo e un collegamento permanente con le strutture operative interessate agli interventi (CFS, CNVVF, volontariato). La SOUP contribuisce ad assolvere un insieme di esigenze proprie delle attività di protezione civile ed è pertanto auspicabile che, a regime, essa rappresenti il centro operativo regionale per il concorso alla gestione delle emergenze relative ai diversi rischi che insistono sul territorio regionale nonchè l'organo di collegamento tra le componenti territoriali deputate a svolgere compiti di protezione civile.

22. Intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti. Il comma 4 dell'art. 3 della Legge n. 353/2000 prevede che in caso di inadempienza delle regioni, il Ministro dell'interno, avvalendosi del Dipartimento, del CNVVF e del CFS, sentita la Conferenza unificata, predisponga anche a livello interprovinciale le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane. L'Ufficio territoriale di governo assicurerà il coordinamento (con operatività h24) delle risorse umane e dei mezzi disponibili sul territorio avvalendosi del CFS e del CNVVF, previa specifica pianificazione d'emergenza predisposta, per quanto possibile, secondo i criteri generali e le linee di indirizzo riportate nel presente documento. V. Sezione aree naturali protette regionali. Questa sezione segue la struttura del piano organizzata secondo i contenuti riportati in precedenza. Nel contempo, le particolari caratteristiche di pregio vegetazionale, ambientale, paesaggistico e socio-culturale impongono adeguate misure rafforzative per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi. Le attività di previsione e prevenzione sono svolte dagli enti gestori (e solo in caso di inadempienza di questi, da province, comunità montane e comuni secondo le attribuzioni decise dalle regioni). VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato. Questa sezione contiene il piano predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge n. 353/2000. VII. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano. La spesa relativa a tutte le attività previste nel piano e la ripartizione di questa sui capitoli di spesa regionali (relativi alle spese ordinarie, le spese di breve periodo, gli investimenti di medio e lungo periodo) è inserita in un'apposita sezione del piano stesso. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001 Il Ministro: Scajola Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1 Interno, foglio n. 350

 

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